Decreto shock-dal 26.03.13, via libera alle domande per l'assunzione di 30mila stagionali extra-UE

Mag. 07 2013

Incredibile.... 

 

Il Sole 24 Ore  di martedì 26 marzo 2013 a pagina 18, riporta che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 sulla programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri stagionali per l'anno 2013; ma il Sole 24 Ore del 28 marzo 2013, quindi esattamente ben 2 giorni dopo, a pagina 37 viene evidenziato in primo piano il titolo "Più disoccupati tra gli immigrati"..... Nel terzo trimestre 2012 aumentano in maniera in misura molto significativa gli stranieri in cerca di lavoro: sono 318mila rispetto ai 264mila del terzo trimestre 2011. Questi 58mila disoccupati in più sono di provenienza soprattutto extra europea (circa 48 mila).

ma di questi disoccupati, che ne facciamo???? 

per saperne di più...

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, sulla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali, nel territorio dello Stato per l'anno 2013,  decreta:

Art. 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 e' riservata una quota di 5.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Art. 2

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto - con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608 - saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Presidente: Monti